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CIRCOLARE N. 41241 del 17.11.2000 AL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ALLE R.S.U.
IV/2/AA/ADM/rb LORO SEDI

 

Novità in materia di permessi, congedi e assenze per malattia.

Con l’entrata in vigore della legge n. 53, dell’8 marzo 2000, del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, del 9.8.2000, e del più recente regolamento ministeriale emanato con Decreto n. 278 del 21.7.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.10.2000, i giorni di permesso retribuito a disposizione dei dipendenti colpiti da eventi gravi o da cause particolari risultano aumentati.

Risulta inoltre definitivamente soppresso l’istituto dell’aspettativa per motivi di famiglia o di studio, sostituito a partire dall’11 ottobre 2000 dal congedo per gravi motivi di famiglia e di studio, e risultano modificati i permessi brevi e le modalità di segnalazione delle assenze per malattia.

PERMESSI RETRIBUITI

Per quanto riguarda questo istituto normativo la legge 53/2000 ha introdotto il diritto a fruire di tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente.

Per fruire del permesso l'interessato dovrà farne preventiva richiesta e, se la richiesta è accolta, il permesso dovrà essere utilizzato entro 7 giorni dalla data di insorgenza della grave infermità o dal momento in cui si è determinata la necessità di provvedere a specifici interventi terapeutici.

Nei giorni di permesso non sono da considerare i giorni festivi e quelli non lavorativi. E' data facoltà di fruire del suddetto permesso, in accordo con il proprio responsabile, anche a fasce orarie ed esso è cumulabile con i permessi previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5.2.1992 n. 104 e successive modificazioni.

A questo proposito si ritiene opportuno riepilogare tutte le disposizioni relative ai permessi retribuiti previsti dal Capo III del CCNL (artt. 28-38) attualmente utilizzabili.

  1. permesso per matrimonio: massimo 15 giorni consecutivi in cui va compresa la data dell'evento;
  2. partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: 8 giorni all'anno;
  3. lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni) o del convivente (la convivenza va documentata da certificazione anagrafica) o di affini di primo grado (suoceri, nuore, generi): 3 giorni per evento;
  4. motivi personali o familiari o per nascita figli, debitamente documentati anche mediante autocertificazione, usufruibili anche a fasce orarie: 3 giorni complessivi;
  5. permesso per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato o del convivente (la convivenza va documentata da certificazione anagrafica), o di un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni) anche non conviventi, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente per la durata massima di 3 giorni all'anno, usufruibili anche a fasce orarie;
  6. permessi per assistenza a persone handicappate, previsti dall'art. 33 della legge 5.2.1992 n. 104 e successive modificazioni. per la durata massima di 3 giorni al mese, usufruibili anche a fasce orarie;
  7. permessi per le lavoratrici gestanti (che abbiano provveduto ad informare questa amministrazione sul proprio stato di gravidanza), per l'effettuazione di esami, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui gli stessi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 645 del 25.11.1996

I permessi di cui sopra possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

PERMESSI BREVI (art. 33)

Resta confermata la regolamentazione relativa all’utilizzo delle 36 ore annue di permesso fruibili per esigenze personali e le modalità di utilizzo in vigore, non più della metà dell'orario di lavoro giornaliero.

Le nuove disposizioni prevedono che per documentate esigenze di salute tale limite possa essere incrementato di ulteriori 18 ore annue. La richiesta di permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative.

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate, concordando le modalità con il proprio responsabile, non oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del responsabile della struttura di appartenenza. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

Resta valido il miglior trattamento previsto dall'Accordo in materia di orari di lavoro stipulato con le Organizzazioni Sindacali il 28.10.1998 e pubblicizzato con Circolare Rettorale n. 2797 del 19.11.1998, riguardante il personale con figli d'età compresa tra i tre e gli undici anni e i dipendenti che assistono soggetti portatori di handicap in situazione di gravità.

CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO (art. 32)

A) Congedi per documentati e gravi motivi familiari

Con la stipula del nuovo C.C.N.L. e con l'entrata in vigore dall'11.10.2000 del succitato Decreto Ministeriale relativo al "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8.3.2000 n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari" cessa, con effetto dall'11.10.2000, l'istituto dell'aspettativa per motivi di famiglia o di studio previsto dall’articolo 69 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e dall’art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 94/97, in coerenza con quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs n. 29/93.

La nuova disciplina prevede che il dipendente per gravi e documentati motivi familiari, riguardanti il coniuge o un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni) o del convivente (la convivenza va documentata da certificazione anagrafica) o di affini di primo grado (suoceri, generi, nuore) nonché per l'assistenza con continuità e in via del tutto esclusiva di un parente, o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente, può chiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Per gravi motivi familiari, ai sensi del suddetto decreto ministeriale del 21.7.2000, si intendono:

Documentazione richiesta:

I dipendenti che fruiscono dei permessi per gravi infermità o dei congedi devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa.

La certificazione delle gravi patologie come sopra indicate deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo per gravi motivi familiari.

Si fa presente che l'art. 75 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede un apposito accordo sindacale per la definizione di alcuni istituti attinenti agli effetti normativi ed economici del rapporto di lavoro. In particolare, tra gli altri, il coordinamento della normativa sui congedi per gravi motivi di famiglia con gli artt. 69 e 70 del Testo Unico n. 3/57.

B) Congedo per documentati motivi di studio

I dipendenti che abbiano almeno cinque anni di servizio presso la stessa amministrazione possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato nell'arco della vita lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con ferie, con la malattia e con altri congedi.

Il congedo può essere interrotto in presenza di una grave documentata infermità riferibile alle gravi patologie sopra indicate a condizione che sia data comunicazione scritta all'Amministrazione.

Per comprovate esigenze organizzative l'Amministrazione può non accogliere la richiesta di congedo ovvero può differirne l'accoglimento, nelle more di una diversa disciplina che potrà scaturire da appositi contratti collettivi.

Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Continua ad applicarsi l'art. 9 del DPR 3 agosto 1990, n. 319 relativo ai permessi 150 ore per motivi di studio.

ASSENZE PER MALATTIA (art. 34)

Il dipendente in malattia è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa e con l'indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, avendo cura di dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione in caso sia domiciliato in luogo diverso da quello abituale (comma 9).

Le assenze che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti riguardanti la cura di gravi patologie, nonchè le relative assenze dovute a ricoveri ospedalieri, day-hospital ed eventuale convalescenza, sono sempre retribuite e non fanno cumulo con le altre assenze per le malattie non legate alle gravi patologie.

L'interessato dovrà produrre idonea certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia che dovrà essere rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.

Sarà cura di questa Amministrazione far pervenire a tutte le strutture la nuova modulistica per la richiesta di permessi e congedi previsti dalla nuova normativa; la stessa modulistica potrà essere reperita anche sulla pagina web dell'Ateneo.

Per eventuali informazioni contattare la Sezione Presenze ai seguenti numeri telefonici:

02 5835 int. 3282, 3283 - 3284 - 3280.

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Sori