Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano
Vai alla Home di Servizi per il Personale Vai alla Home
.
Presentazione
. .
Normativa  
   
Regolamento
. .
Circolari (PDF)
. .
Modulistica
. .
FAQ
. .

Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici (16 giugno 2004, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 14/08/2004)

Premessa

In data 1 ottobre 2004 è entrato in vigore il Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici di cui sono titolari Università, altri Enti o Istituti di ricerca e società scientifiche non appartenenti al Sistema Statistico Nazionale, nonché ricercatori che operano nell’ambito di dette istituzioni. Il Codice, come ha precisato il Garante della Protezione dei dati Personali (Newsletter del 2/9 maggio 2004), si collega alle garanzie già previste dalla disciplina sui trattamenti effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale, predisponendo le cautele da adottare per il trattamento di dati sensibili e giudiziari anche per attività di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica e per le ricerche di mercato che non sono connesse alle attività commerciali e di negoziazione commerciale.

Per "trattamento per scopi scientifici" si intende qualsiasi trattamento effettuato per le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzato allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

Per "trattamento per scopi statistici" si intende qualsiasi trattamento effettuato per le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici.

Si precisa che il Codice non si applica ai dati anonimi.

Il Codice è strutturato in tre capi di seguito succintamente illustrati.

CAPO I - All’articolo 1 viene specificato l’ambito di applicazione del codice, e quindi i trattamenti per scopi di statistica o di ricerca scientifica trattati da Università o enti di ricerca, nonché ricercatori delle Università. La ricerca dovrà essere effettuata sulla base di un progetto, nel quale devono essere specificate le misure da adottare nel trattamento dei dati, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, l’indicazione del responsabile del trattamento dei dati ed infine una dichiarazione di impegno a conformarsi alle disposizioni del codice, sottoscritta dai soggetti coinvolti. Il progetto va poi depositato presso la struttura che ne cura la conservazione per cinque anni. Agli articoli 4 e 5 si definisce quando l’interessato è "identificabile" nonché i criteri per valutare il rischio di identificazione.

CAPO II - All’articolo 6 in materia di informativa si precisa che oltre alle indicazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, deve essere prospettato all’interessato l’eventualità che i dati personali possono essere conservati, trattati e/o comunicati per altri scopi statistici o scientifici. L’informativa può essere differita nella parte riguardante le finalità e le modalità del trattamento, qualora risulti necessario per il raggiungimento dell’obiettivo dell’indagine e si tratti di dati non sensibili nè giudiziari. Nel caso in cui la raccolta dei dati avvenga presso terzi e l’informativa comporti uno sforzo sproporzionato per raggiungere tutti gli interessati, l’informativa può essere resa anche attraverso la pubblicazione sulla stampa o sui mezzi di informazione.

I dati personali trattati per un determinato scopo statistico possono essere comunicati privi di dati identificativi, a Università o Istituti o enti di ricerca o a un ricercatore per specifici scopi statistici.

Agli articoli da 9 a 12 vengono dettate norme in materia di dati sensibili e giudiziari, dati genetici e in materia di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica. In particolare all’articolo 12 si prescrive alle Università ed alle società o enti di ricerca di conservare i progetti di ricerca depositati e di diffondere le norme del presente codice così come a vigilare sull’applicazione dello stesso e sulla normativa di settore.

CAPO III – Al Capo III sono previste regole di condotta e misure di sicurezza, soprattutto in relazione alla conservazione dei dati identificativi. In particolare si prescrive ai responsabili e agli incaricati di documentare il lavoro svolto, non diffondere dati di cui si viene a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività ed infine si prescrive di trattare i dati per i soli fini indicati e di conservarli avendo cura di evitare la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge o alle istruzioni ricevute.

Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scentifici Versione PDF Sito Web

 


Divisione Affari Legali - Ufficio Legale 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano - email:
infoprivacy@unimi.it

 

Vai alla Home di Servizi per il Personaleinizio pagina