Div. IV/II/AA/ADM/rb
CIRCOLARE RETTORALE
AI PRESIDI DI FACOLTA'
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
AI DIRETTORI DI ISTITUTO
USM prot. 0011239 del 10/05/2000 AI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE
AL DIRETTORE DEL C.T.U.
AL DIRETTORE DEL C.O.S.P.
AI CAPI DIVISIONE
AI CAPI UFFICIO
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
LORO SEDI
e, per conoscenza:
AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ALLE R.S.U.
LORO SEDI
TURNI DI FERIE PER L'ANNO 2000
Al fine di attuare una corretta
programmazione delle attività e per garantire il miglior funzionamento delle strutture
universitarie, le SS.LL. sono invitate a predisporre entro il 31.5.2000 i
turni di ferie del personale dipendente, utilizzando il modulo allegato che, debitamente
compilato, dovrà essere conservato agli atti delle singole strutture, a
disposizione dellAmministrazione che ne potrà chiedere copia. Prima
delleffettivo godimento dovrà essere comunque compilato e inviato il modello di
richiesta (allegato B).
In coerenza con quanto previsto
dallart. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 21.5.1996, le
ferie relative allanno 2000 dovranno essere usufruite tenendo conto dei limiti e
delle modalità di seguito riportate:
1) Il personale già in servizio nel
comparto Università alla data dell1.1.1997 ha diritto, in ogni anno solare, ad un
periodo di ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui all'art. 1, comma 1° lettera a)
della legge 23.12.1977, n. 937, determinato come segue:
- 28 giorni lavorativi per il
personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;
- 32 giorni lavorativi per il personale che presta
servizio su 6 giorni settimanali.
2) Il personale assunto dopo il 1°
gennaio 1997, anche in altre Amministrazioni del comparto Università, fino al
compimento di tre anni di servizio, ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di
ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui allart. 1, comma 1° lettera a) della
legge 23.12.1977, n. 937, determinato come segue:
- 26 giorni lavorativi per il
personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;
- 30 giorni lavorativi per il personale che presta
servizio su 6 giorni settimanali.
3) A tutti i dipendenti sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo da fruire nellanno solare, ai sensi della menzionata
legge n. 937/77 che, per comodità di contabilizzazione, vengono aggiunte, da parte di
questa Amministrazione, al totale dei giorni di ferie sopra riportati ai punti 1) e 2). Il
personale interessato potrà verificare lammontare dei giorni di ferie spettanti,
come sopra determinati, attraverso il cedolino stipendi, che riporta anche i dati relativi
alle ferie fruite a tutto il mese precedente; mentre linformazione per i
responsabili delle strutture sulle ferie restanti verrà fornita a cura di questa
Amministrazione attraverso linvio di apposite note riepilogative aggiornate
mensilmente.
La ricorrenza del Santo Patrono è
considerata giorno festivo; i responsabili delle strutture ubicate fuori dalla città di
Milano possono considerare giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della città di
Milano ricadente il 7 dicembre in alternativa alla ricorrenza del Santo Patrono del luogo.
In tal caso va fatta apposita comunicazione a questa Amministrazione a cura del
responsabile.
4) Le ferie spettano per intero, nei
limiti sopra riportati, solo al personale assunto a tempo indeterminato o determinato che
presta servizio per tutto lanno. Per il personale assunto in data successiva al 1°
gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, la durata delle ferie è
determinata in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso
dellanno. La frazione di mese uguale o inferiore a 15 giorni di servizio non fa
maturare ferie, mentre la frazione superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
5) Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di
compensi sostitutivi. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare di
pertinenza, previa espressa richiesta di ciascun interessato e con lautorizzazione
del responsabile della struttura che terrà conto delle esigenze di servizio. E
tassativamente esclusa lanticipazione delle ferie che si matureranno nel successivo
anno.
6) Compatibilmente con le
esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso
dellanno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
in precedenza stabiliti e approvati dal responsabile della struttura, assicurando comunque
al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative
di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia
programmata la chiusura per più di una settimana consecutiva della struttura, il
dipendente che non può usufruire delle ferie nel periodo indicato, può chiedere, ove
possibile, di prestare servizio presso altra
struttura, previo assenso del responsabile,
ferme restando le mansioni del profilo professionale di appartenenza.
7) In caso di comprovata
impossibilità di poter usufruire delle ferie, in tutto o in parte, nel corso
dellanno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dellanno successivo.
Il rientro in servizio dopo il 30
settembre, a seguito di un periodo continuativo di assenza superiore ai sei mesi per
malattia o maternità/paternità, consente al dipendente di usufruire delle ferie residue,
comprese quelle dellanno in corso, entro lanno successivo.
8) Le assenze per malattia non
riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggono per lintero anno
solare.
Qualora il rientro in servizio avviene dopo
il 30 settembre, a seguito di un periodo continuativo di assenza superiore ai sei mesi per
malattia o maternità/paternità, si consente al dipendente di usufruire delle ferie
residue, comprese quelle dellanno in corso, entro lanno successivo.
9) Ogni dipendente deve comunicare
preventivamente al responsabile della propria struttura il recapito presso il quale è
reperibile, in quanto le ferie, per indifferibili motivi di servizio, possono essere
sospese o interrotte. In tal caso il dipendente richiamato in servizio avrà diritto al
rimborso delle spese di viaggio e allindennità di missione per la durata del
viaggio. Il dipendente avrà inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10) Le ferie sono sospese da
malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o che diano luogo
a ricovero ospedaliero e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare
mediante visita medico legale.
A tal fine l'interessato dovrà dare
tempestiva comunicazione alla Sezione Presenze della Divisione Stipendi e Carriere del
Personale allapposito numero telefonico (02 58 35 32 81) e al Responsabile della
propria Struttura di appartenenza; diversamente il periodo di ferie non verrà considerato
interrotto. Le ferie, inoltre, potranno essere interrotte per malattia dei figli
detà inferiore agli otto anni, che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero.
11) Per le malattie insorte nel
corso dellanno, senza soluzione di continuità, prima o dopo un periodo di ferie da
godere o goduto, qualunque ne sia la durata, è obbligatorio laccertamento medico
legale da parte dell'Amministrazione. Anche in tale caso l'interessato dovrà darne
tempestiva comunicazione alla Sezione Presenze della Divisione Stipendi e Carriere del
Personale allapposito numero telefonico (02 58 35 32 81) e al Responsabile della
propria Struttura di appartenenza; diversamente l'assenza per malattia non sarà
retribuita.
12) Di norma il personale che modifica
il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, compreso il personale già a part time
che modifica la percentuale del part time, nonché il personale che modifica
larticolazione della durata settimanale dellorario
di servizio (da 6 giorni a 5, e viceversa)
deve esaurire le ferie già maturate nel precedente rapporto.
13) Durante il periodo di ferie al
dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni
di lavoro straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio.
14) Prima della cessazione volontaria
dal servizio gli interessati hanno lobbligo di esaurire le ferie maturate, in quanto
non è ammesso il pagamento sostitutivo delle stesse.
Il pagamento sostitutivo delle ferie potrà
avvenire solo se risulta che il mancato godimento delle ferie sia dipeso da ragioni di
servizio formalmente dichiarate dal Responsabile della struttura.
In tali casi i Responsabili dovranno
informare preventivamente lAmministrazione delle ragioni che determinano
limpossibilità di godimento delle ferie.
Il personale a tempo determinato ha
comunque lobbligo di esaurire le ferie maturate prima della cessazione dal servizio.
E ammessa la possibilità di esaurire le ferie spettanti durante il periodo di
preavviso.
15) Per gli edifici universitari ove è
previsto un servizio di portineria, dovranno essere istituiti dei turni feriali fra tutto
il personale ausiliario che presti servizio nello stesso edificio, onde consentire al
portiere titolare di poter usufruire delle ferie annuali. A questo scopo, dovranno essere
presi accordi tra i Direttori di Istituto e di Dipartimento che fanno parte dello stesso
edificio per una opportuna organizzazione e coordinamento del servizio. Solo in caso di
eventuale accertata assoluta impossibilità di poter utilizzare il personale della
struttura, lAmministrazione provvederà a destinare il personale per la
sostituzione.
16) Nel proporre i turni di ferie
feriali del personale dipendente, le SS.LL. vorranno tenere bene presenti le esigenze e la
continuità del servizio. Per aderire ad analoga richiesta delle Amministrazioni
ospedaliere, i Sigg. Direttori di Dipartimento, di Clinica e di Istituto operanti in
ambito ospedaliero sono tenuti a comunicare alla Direzione Sanitaria Ospedaliera i turni
di ferie del personale universitario, per consentire l'eventuale coordinamento con quelli
del personale ospedaliero, al fine di assicurare il servizio ai degenti.
La presente circolare potrà essere consultata alla pagina
Internet: http://intranet.unimi.it/presenzeinfo/
Con i migliori saluti.
IL RETTORE
Paolo Mantegazza
Allegato: Prospetto piano di ferie.
SEDE DI SERVIZIO:
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FERIE ANNO 2000
NOMINATIVO |
PERIODO |
RECAPITO* |
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Milano, ________________________
VISTO SI APPROVA IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**
FIRMA________________________________
* Punto 9 della circolare.
** (Preside, Capo Divisione, Direttore d'Istituto o Dipartimento, ecc.).
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