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Div. IV/II/AA/ADM/rb

CIRCOLARE RETTORALE

AI PRESIDI DI FACOLTA'

AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

AI DIRETTORI DI ISTITUTO

USM prot. 0011239 del 10/05/2000 AI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI

SPECIALIZZAZIONE

AL DIRETTORE DEL C.T.U.

AL DIRETTORE DEL C.O.S.P.

AI CAPI DIVISIONE

AI CAPI UFFICIO

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ALLE R.S.U.

LORO SEDI

 

TURNI DI FERIE PER L'ANNO 2000

 

Al fine di attuare una corretta programmazione delle attività e per garantire il miglior funzionamento delle strutture universitarie, le SS.LL. sono invitate a predisporre entro il 31.5.2000 i turni di ferie del personale dipendente, utilizzando il modulo allegato che, debitamente compilato, dovrà essere conservato agli atti delle singole strutture, a disposizione dell’Amministrazione che ne potrà chiedere copia. Prima dell’effettivo godimento dovrà essere comunque compilato e inviato il modello di richiesta (allegato B).

In coerenza con quanto previsto dall’art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 21.5.1996, le ferie relative all’anno 2000 dovranno essere usufruite tenendo conto dei limiti e delle modalità di seguito riportate:

1) Il personale già in servizio nel comparto Università alla data dell’1.1.1997 ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui all'art. 1, comma 1° lettera a) della legge 23.12.1977, n. 937, determinato come segue:

- 28 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;

- 32 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 6 giorni settimanali.

2) Il personale assunto dopo il 1° gennaio 1997, anche in altre Amministrazioni del comparto Università, fino al compimento di tre anni di servizio, ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui all’art. 1, comma 1° lettera a) della legge 23.12.1977, n. 937, determinato come segue:

- 26 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;

- 30 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 6 giorni settimanali.

3) A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare, ai sensi della menzionata legge n. 937/77 che, per comodità di contabilizzazione, vengono aggiunte, da parte di questa Amministrazione, al totale dei giorni di ferie sopra riportati ai punti 1) e 2). Il personale interessato potrà verificare l’ammontare dei giorni di ferie spettanti, come sopra determinati, attraverso il cedolino stipendi, che riporta anche i dati relativi alle ferie fruite a tutto il mese precedente; mentre l’informazione per i responsabili delle strutture sulle ferie restanti verrà fornita a cura di questa Amministrazione attraverso l’invio di apposite note riepilogative aggiornate mensilmente.

La ricorrenza del Santo Patrono è considerata giorno festivo; i responsabili delle strutture ubicate fuori dalla città di Milano possono considerare giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della città di Milano ricadente il 7 dicembre in alternativa alla ricorrenza del Santo Patrono del luogo. In tal caso va fatta apposita comunicazione a questa Amministrazione a cura del responsabile.

4) Le ferie spettano per intero, nei limiti sopra riportati, solo al personale assunto a tempo indeterminato o determinato che presta servizio per tutto l’anno. Per il personale assunto in data successiva al 1° gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, la durata delle ferie è determinata in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso dell’anno. La frazione di mese uguale o inferiore a 15 giorni di servizio non fa maturare ferie, mentre la frazione superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

5) Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare di pertinenza, previa espressa richiesta di ciascun interessato e con l’autorizzazione del responsabile della struttura che terrà conto delle esigenze di servizio. E’ tassativamente esclusa l’anticipazione delle ferie che si matureranno nel successivo anno.

6) Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie in precedenza stabiliti e approvati dal responsabile della struttura, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura per più di una settimana consecutiva della struttura, il dipendente che non può usufruire delle ferie nel periodo indicato, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra

struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni del profilo professionale di appartenenza.

7) In caso di comprovata impossibilità di poter usufruire delle ferie, in tutto o in parte, nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

Il rientro in servizio dopo il 30 settembre, a seguito di un periodo continuativo di assenza superiore ai sei mesi per malattia o maternità/paternità, consente al dipendente di usufruire delle ferie residue, comprese quelle dell’anno in corso, entro l’anno successivo.

8) Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggono per l’intero anno solare.

Qualora il rientro in servizio avviene dopo il 30 settembre, a seguito di un periodo continuativo di assenza superiore ai sei mesi per malattia o maternità/paternità, si consente al dipendente di usufruire delle ferie residue, comprese quelle dell’anno in corso, entro l’anno successivo.

9) Ogni dipendente deve comunicare preventivamente al responsabile della propria struttura il recapito presso il quale è reperibile, in quanto le ferie, per indifferibili motivi di servizio, possono essere sospese o interrotte. In tal caso il dipendente richiamato in servizio avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio e all’indennità di missione per la durata del viaggio. Il dipendente avrà inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

10) Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o che diano luogo a ricovero ospedaliero e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare mediante visita medico legale.

A tal fine l'interessato dovrà dare tempestiva comunicazione alla Sezione Presenze della Divisione Stipendi e Carriere del Personale all’apposito numero telefonico (02 58 35 32 81) e al Responsabile della propria Struttura di appartenenza; diversamente il periodo di ferie non verrà considerato interrotto. Le ferie, inoltre, potranno essere interrotte per malattia dei figli d’età inferiore agli otto anni, che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero.

11) Per le malattie insorte nel corso dell’anno, senza soluzione di continuità, prima o dopo un periodo di ferie da godere o goduto, qualunque ne sia la durata, è obbligatorio l’accertamento medico legale da parte dell'Amministrazione. Anche in tale caso l'interessato dovrà darne tempestiva comunicazione alla Sezione Presenze della Divisione Stipendi e Carriere del Personale all’apposito numero telefonico (02 58 35 32 81) e al Responsabile della propria Struttura di appartenenza; diversamente l'assenza per malattia non sarà retribuita.

12) Di norma il personale che modifica il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, compreso il personale già a part time che modifica la percentuale del part time, nonché il personale che modifica l’articolazione della durata settimanale dell’orario

di servizio (da 6 giorni a 5, e viceversa) deve esaurire le ferie già maturate nel precedente rapporto.

13) Durante il periodo di ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio.

14) Prima della cessazione volontaria dal servizio gli interessati hanno l’obbligo di esaurire le ferie maturate, in quanto non è ammesso il pagamento sostitutivo delle stesse.

Il pagamento sostitutivo delle ferie potrà avvenire solo se risulta che il mancato godimento delle ferie sia dipeso da ragioni di servizio formalmente dichiarate dal Responsabile della struttura.

In tali casi i Responsabili dovranno informare preventivamente l’Amministrazione delle ragioni che determinano l’impossibilità di godimento delle ferie.

 

Il personale a tempo determinato ha comunque l’obbligo di esaurire le ferie maturate prima della cessazione dal servizio. E’ ammessa la possibilità di esaurire le ferie spettanti durante il periodo di preavviso.

 

15) Per gli edifici universitari ove è previsto un servizio di portineria, dovranno essere istituiti dei turni feriali fra tutto il personale ausiliario che presti servizio nello stesso edificio, onde consentire al portiere titolare di poter usufruire delle ferie annuali. A questo scopo, dovranno essere presi accordi tra i Direttori di Istituto e di Dipartimento che fanno parte dello stesso edificio per una opportuna organizzazione e coordinamento del servizio. Solo in caso di eventuale accertata assoluta impossibilità di poter utilizzare il personale della struttura, l’Amministrazione provvederà a destinare il personale per la sostituzione.

16) Nel proporre i turni di ferie feriali del personale dipendente, le SS.LL. vorranno tenere bene presenti le esigenze e la continuità del servizio. Per aderire ad analoga richiesta delle Amministrazioni ospedaliere, i Sigg. Direttori di Dipartimento, di Clinica e di Istituto operanti in ambito ospedaliero sono tenuti a comunicare alla Direzione Sanitaria Ospedaliera i turni di ferie del personale universitario, per consentire l'eventuale coordinamento con quelli del personale ospedaliero, al fine di assicurare il servizio ai degenti.

La presente circolare potrà essere consultata alla pagina Internet: http://intranet.unimi.it/presenzeinfo/

Con i migliori saluti.

IL RETTORE

Paolo Mantegazza

 

Allegato: Prospetto piano di ferie.

 

 

SEDE DI SERVIZIO:

 

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FERIE ANNO 2000

 

NOMINATIVO

PERIODO

RECAPITO*

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Milano, ________________________

VISTO SI APPROVA IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

 

FIRMA________________________________

 

 

 

* Punto 9 della circolare.

** (Preside, Capo Divisione, Direttore d'Istituto o Dipartimento, ecc.).

 


Divisione Stipendi e Carriere del Personale
Via S. Antonio, 12 - 20122 Milano
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