AI PRESIDI DI FACOLTA'
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
AI DIRETTORI DI ISTITUTO
AI TITOLARI DI CATTEDRA
AI CAPI DIVISIONE
AI CAPI UFFICIO
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
LORO SEDIe, per conoscenza:
AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ALLA RAPPRESENTANZA UNITARIA DEL
PERSONALE
LORO SEDI
TURNI DI FERIE PER L'ANNO 1998
Al fine di attuare una
corretta programmazione delle attività e per garantire il miglior funzionamento delle
strutture universitarie, le SS.LL. sono invitate a predisporre entro il 15.6.1998
i turni di ferie del personale dipendente, utilizzando il modulo allegato, che,
debitamente compilato, dovrà essere conservato agli atti delle singole strutture,
a disposizione di questa Amministrazione che ne potrà chiedere copia.
In coerenza con quanto
previsto dallart. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il
21.5.1996, le ferie relative allanno 1998 dovranno essere usufruite tenendo conto
dei limiti e delle modalità di seguito riportate:
1) Il personale già
in servizio alla data del 21 maggio 1996 ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di
ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui all'art. 1, comma 1° lettera a) della legge
23.12.1977, n. 937, determinato come segue:
- 28 giorni lavorativi
per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;
- 32 giorni lavorativi per il
personale che presta servizio su 6 giorni settimanali.
2) Il personale
assunto dopo il 21 maggio 1996, fino al compimento di tre anni di servizio, ha diritto, in
ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui
allart. 1, comma 1° lettera a) della legge 23.12.1977, n. 937, determinato come
segue:
- 26 giorni lavorativi
per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;
- 30 giorni lavorativi per il
personale che presta servizio su 6 giorni settimanali.
3) A tutti i
dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nellanno solare,
ai sensi della menzionata legge n. 937/77.
Per comodità di
contabilizzazione dette 4 giornate di riposo vengono aggiunte, da parte di questa
Amministrazione, al totale dei giorni di ferie sopra riportati ai punti 1) e 2). Il
personale interessato potrà verificare lammontare dei giorni di ferie, come sopra
determinato, attraverso i dati riportati mensilmente sul cedolino stipendi, mentre
linformazione per i responsabili delle strutture verrà fornita a cura di questa
Amministrazione attraverso linvio di apposite note riepilogative.
La ricorrenza del
Santo Patrono è considerata giorno festivo; i responsabili delle strutture ubicate fuori
dalla città di Milano possono considerare giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono
della città di Milano ricadente il 7 dicembre in alternativa alla ricorrenza del Santo
Patrono del luogo. In tal caso va fatta apposita comunicazione a questa Amministrazione a
cura del responsabile.
4) Le ferie spettano
per intero, nei limiti sopra riportati, solo al personale assunto a tempo indeterminato o
determinato che presta servizio per tutto lanno. Per il personale assunto in data
successiva al 1^ gennaio e/o che cessa il servizio prima del 31 dicembre la durata delle
ferie è determinata in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso
dellanno. La frazione di mese uguale o inferiore a 15 giorni di servizio non fa
maturare ferie, mentre la frazione superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
5) Le ferie sono un
diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di
compensi sostitutivi. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare di pertinenza,
previa espressa richiesta di ciascun interessato e con lautorizzazione del
responsabile della struttura che terrà conto delle esigenze di servizio.
6) Compatibilmente con
le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso
dellanno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
in precedenza stabiliti e approvati dal responsabile della struttura, assicurando comunque
al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative
di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia
programmata la chiusura per più di una settimana consecutiva della struttura, il
dipendente che non può usufruire delle ferie nel periodo indicato, può chiedere, ove
possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile,
ferme restando le mansioni del profilo professionale di appartenenza.
In ogni caso i periodi
di chiusura per sospensione dellattività delle strutture interessate dovranno
essere tempestivamente segnalate a questa Amministrazione e corredate della necessaria
motivazione. -/-
7) In caso di
comprovata impossibilità di usufruire delle ferie nel corso dellanno, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dellanno successivo.
8) Le assenze per
malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggono per
lintero anno solare. In tal caso, al termine dellassenza per malattia,
spetterà al responsabile, sulla base delle esigenze di organizzazione del servizio,
indicare il periodo nel quale il dipendente rientrato in servizio dovrà fruire delle
ferie. Comunque, in tutti i casi in cui sussistano motivi non riferibili alla volontà del
dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore, come nel caso di lunghe assenze per
malattia o per maternità, la fruizione delle ferie potrà essere rinviata anche a dopo il
primo semestre dellanno successivo.
9) Ogni dipendente
deve comunicare preventivamente al responsabile della propria struttura il recapito presso
il quale è reperibile, in quanto le ferie, per indifferibili motivi di servizio, possono
essere sospese o interrotte. In tal caso il dipendente richiamato in servizio avrà
diritto al rimborso delle spese di viaggio e allindennità di missione per la durata
del viaggio. Il dipendente avrà inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10) Le ferie sono
sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o
diano luogo a ricovero ospedaliero e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione
di accertare mediante visita medico legale.
A tal fine
l'interessato dovrà dare tempestiva comunicazione alla Sezione Presenze della Divisione
Stipendi e Carriere del Personale e al Responsabile della propria Struttura di
appartenenza; diversamente il periodo di ferie non verrà considerato interrotto.
11) Per le malattie
insorte nel corso dellanno, senza soluzione di continuità, prima o dopo un periodo
di ferie da godere o goduto, qualunque ne sia la durata, è obbligatorio
laccertamento medico legale da parte dell'Amministrazione. Anche in tale caso
l'interessato dovrà darne tempestiva comunicazione alla Sezione Presenze della Divisione
Stipendi e Carriere del Personale e al Responsabile della propria Struttura di
appartenenza; diversamente l'assenza per malattia non sarà retribuita.
12) Il personale che
dall1.1.1999 modificherà il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, compreso
il personale già a part time che modifica la percentuale del part time, nonché il
personale che modificherà larticolazione della durata settimanale dellorario
di servizio (da 6 giorni a 5, e viceversa) dovrà obbligatoriamente esaurire le ferie
spettanti entro il 31.12.1998.
13) Durante il periodo
di ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per
prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di
servizio. -/-
14) Prima della
cessazione volontaria dal servizio gli interessati hanno lobbligo di esaurire le
ferie maturate in quanto non si procederà al pagamento sostitutivo delle stesse. Negli
altri casi il pagamento sostitutivo delle ferie potrà avvenire solo se risulterà che il
mancato godimento sia dipeso da ragioni di servizio formalmente dichiarate dal
Responsabile della struttura.
In tali casi i
Responsabili dovranno informare lAmministrazione delle ragioni che hanno determinato
il mancato godimento delle ferie.
15) Per gli edifici
universitari ove è previsto un servizio di portineria, dovranno essere istituiti dei
turni feriali fra tutto il personale ausiliario che presti servizio nello stesso edificio,
onde consentire al portiere titolare di poter usufruire delle ferie annuali. A questo
scopo, dovranno essere presi accordi tra i Direttori di Istituto e di Dipartimento che
fanno parte dello stesso edificio per una opportuna organizzazione e coordinamento del
servizio. Solo in caso di eventuale accertata assoluta impossibilità di poter utilizzare
il personale della struttura, lAmministrazione provvederà a destinare il personale
per la sostituzione.
16) Nel proporre i
turni feriali del personale dipendente, le SS.LL. vorranno tenere bene presenti le
esigenze e la continuità del servizio. Per aderire ad analoga richiesta delle
Amministrazioni ospedaliere, i Sigg. Direttori di Clinica e di Istituto operanti in ambito
ospedaliero sono tenuti a comunicare alla Direzione Sanitaria Ospedaliera i turni di ferie
del personale universitario, per consentire l'eventuale coordinamento con quelli del
personale ospedaliero, al fine di assicurare il servizio ai degenti.
La presente circolare potrà essere
consultata alla pagina Internet: http://www.divsi.unimi.it/presenze
Con i migliori saluti.
|
|
|
IL
RETTORE
Paolo Mategazza |
|
|
SEDE DI SERVIZIO:
______________________________________________________
______________________________________________
FERIE ANNO 1998
NOMINATIVO |
PERIODO |
RECAPITO* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Milano, ____________________
VISTO SI APPROVA IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA**
FIRMA________________________________
* Punto 9 della circolare.
** (Preside, Capo Divisione, Direttore d'Istituto o Dipartimento, ecc.).
|