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LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

ALLA RAPPRESENTANZA UNITARIA DEL PERSONALE

LORO SEDI

 

TURNI DI FERIE PER L'ANNO 1998

Al fine di attuare una corretta programmazione delle attività e per garantire il miglior funzionamento delle strutture universitarie, le SS.LL. sono invitate a predisporre entro il 15.6.1998 i turni di ferie del personale dipendente, utilizzando il modulo allegato, che, debitamente compilato, dovrà essere conservato agli atti delle singole strutture, a disposizione di questa Amministrazione che ne potrà chiedere copia.

In coerenza con quanto previsto dall’art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 21.5.1996, le ferie relative all’anno 1998 dovranno essere usufruite tenendo conto dei limiti e delle modalità di seguito riportate:

1) Il personale già in servizio alla data del 21 maggio 1996 ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui all'art. 1, comma 1° lettera a) della legge 23.12.1977, n. 937, determinato come segue:

- 28 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;

- 32 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 6 giorni settimanali.

2) Il personale assunto dopo il 21 maggio 1996, fino al compimento di tre anni di servizio, ha diritto, in ogni anno solare, ad un periodo di ferie retribuite, inclusi i due giorni di cui all’art. 1, comma 1° lettera a) della legge 23.12.1977, n. 937, determinato come segue:

- 26 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 5 giorni settimanali;

- 30 giorni lavorativi per il personale che presta servizio su 6 giorni settimanali.

3) A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare, ai sensi della menzionata legge n. 937/77.

Per comodità di contabilizzazione dette 4 giornate di riposo vengono aggiunte, da parte di questa Amministrazione, al totale dei giorni di ferie sopra riportati ai punti 1) e 2). Il personale interessato potrà verificare l’ammontare dei giorni di ferie, come sopra determinato, attraverso i dati riportati mensilmente sul cedolino stipendi, mentre l’informazione per i responsabili delle strutture verrà fornita a cura di questa Amministrazione attraverso l’invio di apposite note riepilogative.

La ricorrenza del Santo Patrono è considerata giorno festivo; i responsabili delle strutture ubicate fuori dalla città di Milano possono considerare giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della città di Milano ricadente il 7 dicembre in alternativa alla ricorrenza del Santo Patrono del luogo. In tal caso va fatta apposita comunicazione a questa Amministrazione a cura del responsabile.

4) Le ferie spettano per intero, nei limiti sopra riportati, solo al personale assunto a tempo indeterminato o determinato che presta servizio per tutto l’anno. Per il personale assunto in data successiva al 1^ gennaio e/o che cessa il servizio prima del 31 dicembre la durata delle ferie è determinata in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso dell’anno. La frazione di mese uguale o inferiore a 15 giorni di servizio non fa maturare ferie, mentre la frazione superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

5) Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare di pertinenza, previa espressa richiesta di ciascun interessato e con l’autorizzazione del responsabile della struttura che terrà conto delle esigenze di servizio.

6) Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie in precedenza stabiliti e approvati dal responsabile della struttura, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura per più di una settimana consecutiva della struttura, il dipendente che non può usufruire delle ferie nel periodo indicato, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni del profilo professionale di appartenenza.

In ogni caso i periodi di chiusura per sospensione dell’attività delle strutture interessate dovranno essere tempestivamente segnalate a questa Amministrazione e corredate della necessaria motivazione. -/-

7) In caso di comprovata impossibilità di usufruire delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

8) Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggono per l’intero anno solare. In tal caso, al termine dell’assenza per malattia, spetterà al responsabile, sulla base delle esigenze di organizzazione del servizio, indicare il periodo nel quale il dipendente rientrato in servizio dovrà fruire delle ferie. Comunque, in tutti i casi in cui sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore, come nel caso di lunghe assenze per malattia o per maternità, la fruizione delle ferie potrà essere rinviata anche a dopo il primo semestre dell’anno successivo.

9) Ogni dipendente deve comunicare preventivamente al responsabile della propria struttura il recapito presso il quale è reperibile, in quanto le ferie, per indifferibili motivi di servizio, possono essere sospese o interrotte. In tal caso il dipendente richiamato in servizio avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio e all’indennità di missione per la durata del viaggio. Il dipendente avrà inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

10) Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare mediante visita medico legale.

A tal fine l'interessato dovrà dare tempestiva comunicazione alla Sezione Presenze della Divisione Stipendi e Carriere del Personale e al Responsabile della propria Struttura di appartenenza; diversamente il periodo di ferie non verrà considerato interrotto.

11) Per le malattie insorte nel corso dell’anno, senza soluzione di continuità, prima o dopo un periodo di ferie da godere o goduto, qualunque ne sia la durata, è obbligatorio l’accertamento medico legale da parte dell'Amministrazione. Anche in tale caso l'interessato dovrà darne tempestiva comunicazione alla Sezione Presenze della Divisione Stipendi e Carriere del Personale e al Responsabile della propria Struttura di appartenenza; diversamente l'assenza per malattia non sarà retribuita.

12) Il personale che dall’1.1.1999 modificherà il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, compreso il personale già a part time che modifica la percentuale del part time, nonché il personale che modificherà l’articolazione della durata settimanale dell’orario di servizio (da 6 giorni a 5, e viceversa) dovrà obbligatoriamente esaurire le ferie spettanti entro il 31.12.1998.

13) Durante il periodo di ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio. -/-

14) Prima della cessazione volontaria dal servizio gli interessati hanno l’obbligo di esaurire le ferie maturate in quanto non si procederà al pagamento sostitutivo delle stesse. Negli altri casi il pagamento sostitutivo delle ferie potrà avvenire solo se risulterà che il mancato godimento sia dipeso da ragioni di servizio formalmente dichiarate dal Responsabile della struttura.

In tali casi i Responsabili dovranno informare l’Amministrazione delle ragioni che hanno determinato il mancato godimento delle ferie.

15) Per gli edifici universitari ove è previsto un servizio di portineria, dovranno essere istituiti dei turni feriali fra tutto il personale ausiliario che presti servizio nello stesso edificio, onde consentire al portiere titolare di poter usufruire delle ferie annuali. A questo scopo, dovranno essere presi accordi tra i Direttori di Istituto e di Dipartimento che fanno parte dello stesso edificio per una opportuna organizzazione e coordinamento del servizio. Solo in caso di eventuale accertata assoluta impossibilità di poter utilizzare il personale della struttura, l’Amministrazione provvederà a destinare il personale per la sostituzione.

16) Nel proporre i turni feriali del personale dipendente, le SS.LL. vorranno tenere bene presenti le esigenze e la continuità del servizio. Per aderire ad analoga richiesta delle Amministrazioni ospedaliere, i Sigg. Direttori di Clinica e di Istituto operanti in ambito ospedaliero sono tenuti a comunicare alla Direzione Sanitaria Ospedaliera i turni di ferie del personale universitario, per consentire l'eventuale coordinamento con quelli del personale ospedaliero, al fine di assicurare il servizio ai degenti.

La presente circolare potrà essere consultata alla pagina Internet: http://www.divsi.unimi.it/presenze

Con i migliori saluti.

 

IL RETTORE
Paolo Mategazza

 

 

 

SEDE DI SERVIZIO:

 

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FERIE ANNO 1998

 

NOMINATIVO

PERIODO

RECAPITO*

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Milano, ____________________

VISTO SI APPROVA IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

 

FIRMA________________________________

 

 

* Punto 9 della circolare.
** (Preside, Capo Divisione, Direttore d'Istituto o Dipartimento, ecc.).

 


Divisione Stipendi e Carriere del Personale
Via S. Antonio, 12 - 20122 Milano
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