Milano,
19.11.98
CIRCOLARE N. 2797
N. Prot.S/20244 IV/II/AA/ADM/gmf
A TUTTO IL PERSONALE NON
DOCENTE
LORO SEDI
AI SIGG. PRESIDI DI
FACOLTA
AI SIGG. DIRETTORI DI
DIPARTIMENTO
AI SEGRETARI DI
DIPARTIMENTO
AI SIGG. DIRETTORI DI
ISTITUTO
AI SIGG. CAPI DIVISIONE
E
RESPONSABILI DEI SERVIZI
LORO SEDI
e, per conoscenza:
ALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
R.S.U.P. - C.G.I.L. -
C.I.S.L. - U.I.L.
R.d.B. - CISAPUNI
LORO SEDI
OGGETTO: Accordo
decentrato sullorario di lavoro.
Contratto e modello di domanda.
Nella trattativa in
corso tra parte pubblica e OO.SS. per la definizione del contratto collettivo decentrato
di lavoro, il 28 ottobre u.s. è stato raggiunto un accordo in materia di orario di lavoro
che introduce una maggiore flessibilità per alcuni dipendenti con obiettive esigenze
familiari. Nellaccordo sono state inoltre riportate le modalità e i criteri per la
definizione di orari standard e di quelli derivanti da particolari esigenze di servizio,
criteri che risultavano già operanti sulla base di precedenti disposizioni emanate con
apposite circolari. E tuttavia opportuno richiamare lattenzione dei
responsabili delle Strutture sullopportunità di sottoporre a verifica gli orari
lavoro attualmente in vigore in modo che essi risultino coerenti con i principi stabiliti
con laccordo del 28 ottobre 1998.
Laccordo
sullorario di lavoro prevede condizioni di maggiore flessibilità e alcune
agevolazioni nello svolgimento dellorario di lavoro per i dipendenti che hanno figli
detà inferiore a 3 anni, dai 3 agli 11 anni, e per i dipendenti che hanno diritto
allapplicazione dei benefici della legge 104/92, prestando assistenza a soggetti
portatori di handicap in situazione di gravità.
La maggiore
flessibilità per queste tipologie di dipendenti si realizza, a seconda dei casi, con
lintroduzione di una pausa mensa ridotta, con conseguente anticipo delluscita
giornaliera, di permessi orari per esigenze familiari oltre i limiti fissati dal CCNL
anche in assenza di un credito orario e, per il solo personale di cui ai punti a) e b)
dellAccordo, è prevista lintroduzione per periodi limitati di tempo,
dellorario di lavoro continuato di durata non inferiore a sei ore e la flessibilità
oraria anche in uscita.
Tali nuove
possibilità saranno operative a partire dal 1.12.1998 e potranno essere richieste dal
personale a tempo pieno e con orario di lavoro spezzato, con una pausa non inferiore a 45
minuti, che si trovi nelle condizioni di cui ai punti a), b) e c) dellaccordo del
28/10/1998.
Il personale a tempo
pieno che è chiamato a svolgere lorario di lavoro con modalità diverse da quelle
sopra richiamate potrà avvalersi della sola facoltà di utilizzare il cumulo di debito
orario previsto dallaccordo.
Di seguito sono
riportate le modalità con cui sarà possibile accedere alle flessibilità introdotte:
- gli interessati ogni
anno devono produrre una domanda, indirizzata al Direttore Amministrativo e con il visto
dal responsabile della Struttura, utilizzando il modello di richiesta allegato;
- la domanda dovrà
essere completata con la documentazione necessaria a far rilevare il possesso dei
requisiti previsti dallaccordo. A questo proposito gli interessati possono far
riferimento ai dati già in possesso dellAmministrazione. Il personale che si avvale
dei benefici di cui alla legge 104/92 non dovrà produrre alcuna documentazione in quanto
lAmministrazione procederà alla verifica dufficio;
- leffettuazione
dellorario continuato, ove ammesso (nel limite massimo di 30 giorni per anno
solare), dovrà essere segnalato mediante lutilizzo dellattuale modello dei
permessi, avendo cura di indicare il periodo in cui non si effettuerà la pausa e di
segnalare nello spazio per la richiesta di ulteriori permessi la seguente notazione:
"ai sensi del contratto decentrato stipulato il 28/10/98";
- la flessibilità in
entrata e in uscita derivanti dallaccordo e laccumulo del debito orario nei
limiti previsti verranno verificati dufficio;
- il recupero dei
permessi orari dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno, non sarà
possibile alcuna deroga;
- nei casi in cui
entrambi i coniugi siano dipendenti il beneficio potrà essere richiesto da uno solo dei
due.
La riduzione della
pausa a trenta minuti non modifica il diritto al ticket, pertanto la locuzione riportata
sullapposito modulo di richiesta ticket deve intendersi non applicabile ai
dipendenti di cui si parla. Resta intesa la sospensione dei ticket per i periodi di orario
continuato.
Considerate le
finalità con cui sono state introdotte queste nuove agevolazioni nello svolgimento
dellorario di lavoro del personale assunto a tempo indeterminato con orario a tempo
pieno, articolato su cinque giorni con pausa di 45 minuti, la flessibilità è
incompatibile con il lavoro straordinario, fatte salve le ore finalizzate al recupero
della flessibilità o al riposo compensativo.
Per presentare domanda
o per eventuali informazioni, il personale potrà rivolgersi alla Divisione Stipendi -
Uff. Amministrazione non Docenti - Sezione Rilevazione Orari (tel. 3273 - 3300 - 3314 -
3313 - 3271 - 3298).
La presente circolare
potrà essere consultata alla pagina Internet:
Distinti saluti.
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IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Filippo Sori |
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