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Milano, 19.11.98

CIRCOLARE N. 2797
N. Prot.S/20244 IV/II/AA/ADM/gmf

A TUTTO IL PERSONALE NON DOCENTE
LORO SEDI

AI SIGG. PRESIDI DI FACOLTA’

AI SIGG. DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

AI SEGRETARI DI DIPARTIMENTO

AI SIGG. DIRETTORI DI ISTITUTO

AI SIGG. CAPI DIVISIONE E

RESPONSABILI DEI SERVIZI

LORO SEDI

 

e, per conoscenza:

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

R.S.U.P. - C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.

R.d.B. - CISAPUNI

LORO SEDI


OGGETTO: Accordo decentrato sull’orario di lavoro.
                  Contratto e modello di domanda.

 

Nella trattativa in corso tra parte pubblica e OO.SS. per la definizione del contratto collettivo decentrato di lavoro, il 28 ottobre u.s. è stato raggiunto un accordo in materia di orario di lavoro che introduce una maggiore flessibilità per alcuni dipendenti con obiettive esigenze familiari. Nell’accordo sono state inoltre riportate le modalità e i criteri per la definizione di orari standard e di quelli derivanti da particolari esigenze di servizio, criteri che risultavano già operanti sulla base di precedenti disposizioni emanate con apposite circolari. E’ tuttavia opportuno richiamare l’attenzione dei responsabili delle Strutture sull’opportunità di sottoporre a verifica gli orari lavoro attualmente in vigore in modo che essi risultino coerenti con i principi stabiliti con l’accordo del 28 ottobre 1998.

L’accordo sull’orario di lavoro prevede condizioni di maggiore flessibilità e alcune agevolazioni nello svolgimento dell’orario di lavoro per i dipendenti che hanno figli d’età inferiore a 3 anni, dai 3 agli 11 anni, e per i dipendenti che hanno diritto all’applicazione dei benefici della legge 104/92, prestando assistenza a soggetti portatori di handicap in situazione di gravità.

La maggiore flessibilità per queste tipologie di dipendenti si realizza, a seconda dei casi, con l’introduzione di una pausa mensa ridotta, con conseguente anticipo dell’uscita giornaliera, di permessi orari per esigenze familiari oltre i limiti fissati dal CCNL anche in assenza di un credito orario e, per il solo personale di cui ai punti a) e b) dell’Accordo, è prevista l’introduzione per periodi limitati di tempo, dell’orario di lavoro continuato di durata non inferiore a sei ore e la flessibilità oraria anche in uscita.

Tali nuove possibilità saranno operative a partire dal 1.12.1998 e potranno essere richieste dal personale a tempo pieno e con orario di lavoro spezzato, con una pausa non inferiore a 45 minuti, che si trovi nelle condizioni di cui ai punti a), b) e c) dell’accordo del 28/10/1998.

Il personale a tempo pieno che è chiamato a svolgere l’orario di lavoro con modalità diverse da quelle sopra richiamate potrà avvalersi della sola facoltà di utilizzare il cumulo di debito orario previsto dall’accordo.

Di seguito sono riportate le modalità con cui sarà possibile accedere alle flessibilità introdotte:

- gli interessati ogni anno devono produrre una domanda, indirizzata al Direttore Amministrativo e con il visto dal responsabile della Struttura, utilizzando il modello di richiesta allegato;

- la domanda dovrà essere completata con la documentazione necessaria a far rilevare il possesso dei requisiti previsti dall’accordo. A questo proposito gli interessati possono far riferimento ai dati già in possesso dell’Amministrazione. Il personale che si avvale dei benefici di cui alla legge 104/92 non dovrà produrre alcuna documentazione in quanto l’Amministrazione procederà alla verifica d’ufficio;

- l’effettuazione dell’orario continuato, ove ammesso (nel limite massimo di 30 giorni per anno solare), dovrà essere segnalato mediante l’utilizzo dell’attuale modello dei permessi, avendo cura di indicare il periodo in cui non si effettuerà la pausa e di segnalare nello spazio per la richiesta di ulteriori permessi la seguente notazione: "ai sensi del contratto decentrato stipulato il 28/10/98";

- la flessibilità in entrata e in uscita derivanti dall’accordo e l’accumulo del debito orario nei limiti previsti verranno verificati d’ufficio;

- il recupero dei permessi orari dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno, non sarà possibile alcuna deroga;

- nei casi in cui entrambi i coniugi siano dipendenti il beneficio potrà essere richiesto da uno solo dei due.

La riduzione della pausa a trenta minuti non modifica il diritto al ticket, pertanto la locuzione riportata sull’apposito modulo di richiesta ticket deve intendersi non applicabile ai dipendenti di cui si parla. Resta intesa la sospensione dei ticket per i periodi di orario continuato.

Considerate le finalità con cui sono state introdotte queste nuove agevolazioni nello svolgimento dell’orario di lavoro del personale assunto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno, articolato su cinque giorni con pausa di 45 minuti, la flessibilità è incompatibile con il lavoro straordinario, fatte salve le ore finalizzate al recupero della flessibilità o al riposo compensativo.

Per presentare domanda o per eventuali informazioni, il personale potrà rivolgersi alla Divisione Stipendi - Uff. Amministrazione non Docenti - Sezione Rilevazione Orari (tel. 3273 - 3300 - 3314 - 3313 - 3271 - 3298).

La presente circolare potrà essere consultata alla pagina Internet:

Distinti saluti.

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Filippo Sori

 


Divisione Stipendi e Carriere del Personale
Via S. Antonio, 12 - 20122 Milano
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