A tutto il personale circolare n. 2800
S/20586 IV/2/AA
Assistenza fiscale alla
dichiarazione dei redditi anno 1998
Si informa che larticolo 78,
commi dal 10 al 24, della legge 30.12.1991 n. 413 e successive modificazioni prevede, per
i possessori di reddito da lavoro dipendente ed assimilato, di cui agli articoli 46 e 47,
comma 1, lettere a) e d) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R.
22.12.1986 n. 917, la possibilità di adempiere agli obblighi di dichiarazione dei
redditi, presentando apposita dichiarazione al sostituto di imposta che ha erogato i
redditi stessi, e quindi per i dipendenti universitari allAmministrazione
dellUniversità.
Il personale interessato può
avvalersi dellassistenza fiscale anche se ha conseguito nel corso dellanno
1998 altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilato, e precisamente:
- redditi fondiari (fabbricati e
terreni);
- utili da partecipazione in società ed
enti di ogni tipo soggetti allIRPEG, nonché in società ed enti non residenti;
- compensi lordi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione e relativa
indennità di cessazione non soggetta a tassazione separata;
- proventi lordi derivanti dalla
utilizzazione di opere dellingegno, di invenzioni industriali, ecc., percepiti
dallautore o inventore;
- corrispettivi derivanti da attività
non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dallassunzione di obblighi di
fare, non fare o permettere;
- redditi assoggettati a tassazione
separata: trattamenti di fine rapporto, redditi di capitale percepiti dallerede,
imposte ed oneri rimborsati nellanno 1998 già portati in deduzione dal reddito
complessivo degli anni precedenti.
Restano esclusi comunque
dallassistenza fiscale i possessori di redditi di impresa e di redditi derivanti da
attività professionale (art. 51 e 49 comma 1 del già citato Testo Unico), i quali
dovranno adempiere agli obblighi di dichiarazione utilizzando il modello UNICO.
Il personale, in possesso dei redditi
che consentono lassistenza fiscale da parte del sostituto di imposta, potrà
richiedere la deducibilità degli oneri e le detrazioni di imposta per spese mediche,
interessi passivi per mutui ipotecari su immobili e per mutui agrari, assicurazioni e
contributi volontari, spese funebri, provvigioni, spese per frequenza a corsi di
istruzione secondaria e universitaria ed altri oneri deducibili secondo le modalità ed i
tetti massimi stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.L. 31.10.1993 n. 330, convertito con
modificazioni nella legge 27.7.1994 n. 473. Possono inoltre avvalersi della facoltà di
assistenza fiscale i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, semprechè non
possiedano redditi di impresa, arte o professione e che intendano presentare dichiarazione
dei redditi congiunta.
Il regolamento di attuazione della
citata legge 413/91, emanato con D.P.R. 4.9.1992 n. 395, prevede delle scadenze
riguardanti liter dellassistenza fiscale. Si portano allattenzione di
tutto il personale le prime due scadenze previste dalla norma e precisamente:
15 gennaio 1999 - entro tale
data il personale interessato potrà fare richiesta di assistenza fiscale, restituendo
alla Divisione Stipendi e Carriere del Personale laccluso modulo debitamente
compilato, si precisa che il personale che ha usufruito dellassistenza fiscale per
lanno 1997 sarà automaticamente considerato prenotato.
31 marzo 1999 - entro tale data
il dipendente che ha richiesto lassistenza fiscale dovrà presentare
allAmministrazione universitaria il modello di dichiarazione 730/99, compilato in
ogni sua parte. E esclusa fin da ora ogni possibilità che gli uffici deputati
allaccettazione dei suddetti modelli svolgano lavoro di consulenza nella
compilazione dei modelli in questione.
Questa Amministrazione provvederà con
ulteriori comunicazioni ad informare tutto il personale circa le successive operazioni che
dovranno essere eseguite alle diverse scadenze previste dalla norma.
Distinti saluti.
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IL
RETTORE
Paolo Mantegazza |
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