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circolare n. 2801
S/20585 IV/2/AA

Conguaglio fiscale e contributivo sui redditi relativi all’anno 1998

esempio di conguaglio fiscale - 1998

Conguaglio Fiscale

Si comunica che con la retribuzione del corrente mese di dicembre, disponibile con valuta 16.12 1998, verrà effettuato il conguaglio fiscale relativo all’anno 1998. Ai fini del conguaglio verranno computate tutte le retribuzioni, compensi e indennità corrisposte nell’anno, nonché i compensi percepiti da terzi, assimilati al lavoro dipendente, le cui comunicazioni siano pervenute a questa Amministrazione entro il 4.12.1998 (le comunicazioni di compensi che perverranno entro il 12 gennaio 1999 subiranno un ulteriore conguaglio con la retribuzione del mese di febbraio 1999, quelle pervenute in data successiva saranno invece computate, come da disposizioni del Ministero delle Finanze, nei redditi dell’anno successivo); all’imposta lorda (tabella I) verranno sottratte, oltre alle normali detrazioni individuali (tabella II), quelle spettanti per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni, con i limiti e le modalità previste dalle vigenti norme di legge.

Inoltre, come disposto dall’art. 50 D.L. n. 446 del 15 dicembre 1997, sarà trattenuta l’Addizionale Regionale IRPEF calcolata sull’imponibile fiscale nella misura dello 0,50%.

Si sottolinea che ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il dipendente può chiedere all’Amministrazione di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti dallo Stato e dalle Regioni, borse di studio, assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato, compensi per attività intramurale etc.), percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro intrattenuti nel corso dell’anno. La richiesta deve essere effettuata consegnando all’Amministrazione, entro il 12 gennaio 1999 la Certificazione Unica rilasciata dagli altri soggetti erogatori.

Qualora nelle operazioni di conguaglio si dovesse determinare un debito d’imposta superiore alla retribuzione spettante nel mese di dicembre si provvederà, così come prevede la legge, al recupero sulla retribuzione dei successivi mesi di gennaio e febbraio 1999. Nell’ipotesi in cui il debito derivante dal conguaglio fiscale risulti superiore alla somma degli importi delle retribuzioni dei mesi da dicembre 1998 a febbraio 1999, il dipendente può autorizzare l’Amministrazione ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 1999 o in alternativa può versare all’Amministrazione l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute.

 Per alcuni dipendenti, trasferiti da altra Università nel corso del 1998, non sarà possibile effettuare il conguaglio fiscale nel mese di dicembre a causa della mancata comunicazione in tempo utile dei dati fiscali necessari; l’operazione di conguaglio resterà allora sospesa e verrà effettuata non appena in possesso delle comunicazioni necessarie e comunque non oltre il 28 febbraio 1999.

Si ritiene opportuno, ai fini di una migliore comprensione dell’operazione di conguaglio e per rendere possibile il riscontro da parte di ciascun dipendente, allegare alla presente una breve nota esplicativa dell’operazione stessa.

Conguaglio contributivo I.N.P.D.A.P. e Fondo Credito

Si informa inoltre che sulla retribuzione del mese di dicembre 1998 verrà effettuato il conguaglio previdenziale "INPDAP", ai sensi dell’art. 2 commi 9 e 10 della legge 8.8.1995 n. 335.

Tale norma prevede che, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, si applichino gli stessi principi vigenti per i lavoratori privati (art. 12, legge 153/69). Pertanto tutte le somme corrisposte dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro partecipano alla formazione della base contributiva: gli assegni di tipo stipendiale, per un importo maggiorato del 18%, l’Indennità Integrativa Speciale e l’Integrazione art. 31 DPR 761/79 per un importo pari al 100%, e i compensi accessori, per la parte che eccede il 18% delle voci stipendiali.

Ai sensi dell’art. 1 comma 242 della legge 662/96 l’imponibile del Fondo Credito corrisponde all’imponibile INPDAP, pertanto contestualmente al conguaglio INPDAP si provvederà al conguaglio del Fondo Credito.

 

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Filippo Sori

 

Tabella I  

(calcolo dell’IRPEF e dell’Addizionale Regionale IRPEF)

Scaglioni di reddito

Aliquota

Ritenuta lorda

1) fino a 15.000.000

2) da 15.000.001 a 30.000.000

3) da 30.000.001 a 60.000.000

4) da 60.000.001 a 135.000.000

5) da 135.000.001

18,50%

26,50%

33,50%

39,50%

45,50%

2.775.000

6.750.000

16.800.000

46.425.000

 

a) con il valore dell’imponibile fiscale (vedi sez. 2 del cedolino ) si individua lo scaglione di reddito in cui è contenuto il nostro imponibile da sottoporre a tassazione.ES.:(per un imponibile di L. 35.362.754 lo scaglione è il terzo)

b) individuato lo scaglione si fa la differenza tra la nostra somma imponibile e la cifra iniziale dello scaglione, su tale differenza va calcolata l’imposta con l’aliquota corrispondente. ES.:(nel caso in esempio l’imponibile iniziale dello scaglione è di L. 30.000.001, quindi la differenza sarà: 35.362.754 - 30.000.000 = 5.362.754; su questa si calcola l’imposta con l’aliquota dello scaglione, pertanto avremo: 5.362.754 x 33,50% = 1.796.523.=, questa è l’imposta sulla parte eccedente il reddito dello scaglione precedente)

c) sommando la ritenuta lorda corrispondente allo scaglione d’imposta precedente con la ritenuta calcolata con l’aliquota massima dello scaglione, si ottiene l’imposta lorda del nostro reddito

ES.:(nel nostro caso la ritenuta lorda corrispondente allo scaglione precedente è pari a 6.750.000.=, mentre la ritenuta calcolata alla massima aliquota dello scaglione, sulla parte eccedente lo scaglione precedente, è pari a 1.796.523.= La ritenuta lorda corrispondente all’imponibile in esame risulta pari alla somma di: 6.750.000 + 1.796.523 = 8.546.523).

d) sarà poi calcolata l’Addizionale Regionale IRPEF sul medesimo imponibile fiscale nella misura dello 0,5% Es. (35.362.754 x 0,50 = 176.814)

 

Tabella II

(detrazioni d’imposta)

Descrizione

Valore annuo

Detrazione per la produzione del reddito

- per redditi di lavoro dipendente inferiore a L. 9.100.000

- redditi da L. 9.100.001 a L. 9.300.000

- redditi da L. 9.300.001 a L. 15.000.000

- redditi da L. 15.000.001 a L. 15.300.000

- redditi da L. 15.300.001 a L. 15.600.000

- redditi da L. 15.600.001 a L. 15.900.000

- redditi da L. 15.900.001 a L. 30.000.000

- redditi da L. 30.000.001 a L. 40.000.000

- redditi da L. 40.000.001 a L. 50.000.000

- redditi da L. 50.000.001 a L. 60.000.000

- redditi da L. 60.000.001 a L. 60.300.000

- redditi da L. 60.300.001 a L. 70.000.000

- redditi da L. 70.000.001 a L. 80.000.000

- redditi da L. 80.000.001 a L. 90.000.000

- redditi da L. 90.000.001 a L. 90.400.000

- redditi da L. 90.400.001 a L. 100.000.000

- superiore a L. 100.000.000

 

Detrazione per coniuge a carico (D.P.C.M. 26.07.1996)

- redditi inferiore a L. 30.000.000

- redditi da L. 30.000.001 a L. 60.000.000

- redditi da L. 60.000.001 a L. 100.000.000

- redditi superiori a L. 100.000.000

 

Detrazione per altri familiari a carico

(ogni persona indicata nell’art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari; es. genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore, coniuge separato o divorziato con reddito inferiore a L. 5.500.000.)

Detrazioni per ogni figlio a carico

(figli con reddito inferiore a L. 5.500.000 annue)

 

1.680.000

1.600.000

1.500.000

1.350.000

1.250.000

1.150.000

1.050.000

950.000

850.000

750.000

650.000

550.000

450.000

350.000

250.000

150.000

100.000

 

 

1.057.552

961.552

889.552

817.552

 

336.000

 

 

336.000

 

 

Nel caso in cui i figli siano a carico di entrambi i genitori, compete metà detrazione.

Nel caso di assenza del coniuge (es. vedovo/a ecc.) per il primo figlio compete la detrazione nella misura dovuta al coniuge; per i figli seguenti competerà la detrazione riportata in tabella.


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